Quali sono i requisiti per richiedere la cittadinanza italiana per unione civile (matrimonio tra persone dello stesso sesso)?
Un cittadino straniero (o apolide) può richiedere la cittadinanza italiana per mezzo dell’unione civile (matrimonio tra persone dello stesso sesso nell’ordinamento giuridico italiano), ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- essere civilmente sposato con cittadino italiano da oltre 2 anni, se residente in Italia *;
- essere civilmente sposato con cittadino italiano da oltre 3 anni, se residente in un altro Paese *;
- per chi non risiede in Italia: certificato di conoscenza della lingua italiana (livello B1) rilasciato da un ente riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione italiano;
- non avere precedenti penali rilevanti.
- Tali termini sono ridotti della metà nel caso in cui la coppia abbia figli in comune.
Affinché la domanda sia accolta, è necessario che non vi sia separazione tra i coniugi, neppure di fatto. Inoltre, la maggior parte dei Consolati richiede la presenza del coniuge italiano al momento della presentazione dei documenti originali.
Nell’ordinamento giuridico italiano, i regimi di convivenza, le unioni di fatto o qualsiasi altro tipo di accordo non sono equiparati né al matrimonio civile né all’unione civile.
Si sottolinea che, ai fini dell’accoglimento della domanda, è fondamentale che la procedura sia svolta correttamente (documentazione, compilazione e presentazione della domanda).
Importante: per richiedere la cittadinanza per unione civile, è indispensabile che l’“Atto di Unione Civile” sia stato trascritto nei registri dello stato civile (Stato Civile) del Comune italiano competente.
Importante: per richiedere la cittadinanza per matrimonio, è indispensabile che l’“Atto di Matrimonio” sia stato trascritto nei registri dello stato civile (Stato Civile) del Comune italiano competente.
CASI PARTICOLARI:
- Nel caso in cui il richiedente abbia modificato il proprio cognome: è necessario presentare l’atto di nascita con l’annotazione della modifica del cognome.
- Qualora i coniugi non abbiano la stessa residenza: è necessario presentare una dichiarazione, sottoscritta da entrambi, che spieghi il motivo della diversa residenza (ad esempio per motivi di lavoro).
- Nel caso in cui il richiedente abbia vissuto in altri Paesi: sarà necessario presentare i certificati del casellario giudiziale dei Paesi nei quali il richiedente ha risieduto. Il documento deve essere presentato in originale, debitamente autenticato secondo le regole del luogo di emissione e tradotto in lingua italiana (il certificato ha validità di sei mesi dalla data di rilascio).
Tutte le domande di cittadinanza per unione civile vengono trasmesse al Ministero dell’Interno italiano, con sede a Roma.
La procedura di richiesta della cittadinanza può essere avviata sia in Italia sia all’estero e ha una durata media di 2 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il termine legale per la conclusione è di 48 mesi per le domande presentate prima del 20 dicembre 2020 e di 24 mesi per quelle presentate successivamente. In quest’ultimo caso, il termine può essere prorogato fino a 36 mesi in caso di necessità.
Si tratta di una concessione e non di un diritto soggettivo, pertanto il Ministero dell’Interno può respingere la domanda di naturalizzazione.
Si ribadisce che, affinché la domanda sia accolta, è fondamentale che l’intera procedura sia svolta correttamente (documentazione, compilazione e presentazione della domanda). In assenza di un’adeguata assistenza e di un corretto orientamento, accade frequentemente che documenti e moduli vengano presentati in modo incompleto o errato, rendendo necessario ripetere l’intero procedimento dopo anni di attesa.
Lo studio Cavalcanti de Albuquerque fornisce assistenza in tutte le fasi della procedura e resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.





