Cittadinanza italiana per matrimonio

Come richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio?

Il cittadino straniero o apolide può richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992, nel caso in cui siano presenti i seguenti requisiti:

  1. Tempo di matrimonio:
    1. essere sposato(a) civilmente con un(a) italiano(a) da più di due anni, se residente in Italia*;
    2. essere sposato(a) civilmente o aver contratto un’unione civile con un(a) italiano(a) per più di tre anni, se residente in un altro paese*;
  1. provare la conoscenza della lingua italiana tramite un certificato (livello B1) ufficiale;
  2. Non avere precedenti penali rilevanti.

* Questo periodo è ridotto della metà se la coppia ha figli insieme.

Affinché la richiesta venga accettata, non ci deve essere separazione della coppia, nemmeno di fatto.

Nell’ordinamento giuridico italiano la convivenza di fatto, l’unione stabile o qualsiasi altro tipo di contratto di convivenza non sono equiparati al matrimonio per la richiesta di cittadinanza.

Importante: per richiedere la cittadinanza per matrimonio è necessario che il matrimonio sia stato previamente trascritto presso il Comune competente.

ALTRI CASI:

  1. Per il richiedente che ha cambiato il proprio cognome: è necessario presentare l’atto di nascita con l’annotazione del cambio di cognome.
  2. Se i coniugi non hanno la stessa residenza: è necessario inviare una dichiarazione, firmata da entrambi i coniugi spiegando i motivi della diversa residenza (es. per motivi di lavoro, salute…);
  3. Se il richiedente ha vissuto in altri paesi: sarà necessario presentare i Certificati di Precedenti Penali degli eventuali paesi terzi di residenza in cui il richiedente ha vissuto. I documenti dovranno essere presentati in originale, debitamente autenticati secondo le norme del luogo di rilascio e tradotti in italiano (i documenti hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio).

Tutte le richieste di cittadinanza per matrimoniosono soggette ad un esame discrezionale dei requisiti necessari da parte degli organi competenti, in quanto trattasi di una concessione e non di un diritto; per questo motivo le autorità italiane posso rigettare la richiesta.

Evidenziamo che perché la richiesta venga accettata è fondamentale che il procedimento sia stato avviato correttamente (documentazione, compilazione e invio della richiesta). Quando non si ha la giusta assistenza, spesso vengono inviati documenti e moduli incompleti o non corretti e potrebbe essere necessario rifare l’intera procedura dopo anni di attesa.

La procedura può essere avviata sia in Italia che all’estero e ha la durata media di 3 anni dalla data di presentazione della domanda.

Il termine legale per la conclusione del procedimento è di 48 meses (per procedimenti iniziati prima del 20 dicembre 2020) e per le procedure avviate dopo tale data, è di 24 mesi. In questo caso, il termine può essere esteso fino a 36 mesi, se necessario.

Lo Studio Cavalcanti de Albuquerque offre assistenza per tale procedimento e rimane a disposizione per chiarire eventuali dubbi in merito.

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