Cittadinanza italiana per via materna (1948)

Come richiedere la cittadinanza italiana per discendenza materna?

Innanzitutto, è necessario identificare se il tuo caso è davvero materno. Per far ciò, verifica se nella tua linea di trasmissione della cittadinanza italiana c’è una donna il cui figlio è nato prima del 1948.

Ad esempio:

Linea di discendenza italiana:

Trisavolo 1880

Bisnonna 1915

Nonno 1939

Padre 1955

Richiedente 1980

Procedura passo passo per la cittadinanza italiana via materna:

1) Individuare la prima donna sulla linea di trasmissione: in questo caso la bisnonna;

2) Verificare la data di nascita del figlio o della figlia di questa donna: nel caso in questione si tratterebbe del nonno, nato nel 1939;

3) Essendo il nonno nato prima del 1948, la procedura sarà per via materna (è possibile richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per linea materna solo per via giudiziaria).

Cittadinanza italiana per discendenza materna a partire dalla Costituzione del 1948

Prima del 1 gennaio 1948, l’Italia era un Regno e solo i genitori di sesso maschile trasmettevano la cittadinanza ai loro discendenti.

La cittadinanza delle donne italiane, prevista dal Codice Civile italiano del 1865 e successivamente modificata dalla legge n. 555/1912, era legata a quella del marito, cioè, oltre a non trasmettere la propria cittadinanza ai suoi discendenti, la donna italiana che aveva sposato uno straniero perdeva la cittadinanza italiana e acquisiva la cittadinanza del marito.

Dopo questa data, con la promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana nel 1948, che riconosceva l’uguaglianza tra uomini e donne, il diritto di trasmettere la cittadinanza fu esteso alle donne. Questo diritto, tuttavia, non era retroattivo. Secondo la legge italiana, una donna nella linea di trasmissione della cittadinanza, sia all’inizio che a metà della linea di discendenza, poteva trasmettere la cittadinanza solo ai figli nati dopo il 01/01/1948.

Nel 1975 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 555/1912, in quanto prevedeva la decadenza della cittadinanza delle donne italiane che avevano sposato stranieri, le quali acquisivano la cittadinanza dal marito indipendentemente dalla loro volontà per effetto del matrimonio e perdevano quindi la propria cittadinanza. Con questa sentenza, le donne che erano state private della cittadinanza a causa del matrimonio con un cittadino straniero prima del 1 gennaio 1948 potevano riguadagnare la cittadinanza qualora avessero rilasciato una dichiarazione in tal senso.

Nel 1983 la Corte Costituzionale ha emesso un’altra sentenza dichiarando l’incostituzionalità dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge n. 555/1912, che non prevedeva la trasmissione della cittadinanza italiana ai figli di donne italiane. Questa stessa decisione ha altresì dichiarato incostituzionale l’articolo 2, comma 2 di tale legge, in quanto determina la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello status civitatis del figlio. Da quella sentenza in poi, le donne sposate con stranieri hanno finalmente iniziato a trasmettere la nazionalità italiana ai propri figli.

Tuttavia, poiché il principio di uguaglianza non poteva risalire a date antecedenti alla promulgazione della Costituzione del 1948, i figli nati prima del 1 gennaio 1948 da madre italiana e da padre straniero rimangono impossibilitati a richiedere il riconoscimento amministrativo della cittadinanza italiana.

Nel 2009 la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4466, ha determinato il riacquisto della cittadinanza italiana per il discendente di una donna italiana che si er sposata prima del 1948 e che avrebbe perso la cittadinanza italiana. Con questa sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane, che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria.

Anche con la giurisprudenza favorevole al riconoscimento della cittadinanza italiana per linea materna, nella legge italiana non è previsto questo caso per i discendenti di donne nate prima del 1948. Di conseguenza, consolati e comuni italiani non accettano richieste amministrative per questo tipo di cittadinanza. Per ottenerla è necessario intentare una causa in Italia presso il Foro di Roma, domicilio giudiziario degli italiani e dei loro discendenti residenti all’estero.

Il vantaggio per chi vuole richiedere questa cittadinanza è che non è necessaria la presenza dell’interessato in Italia. Si tratta di una causa intentata contro il Ministero dell’Interno e segue un iter speciale. Attualmente, la durata media va da 6 mesi a 2 anni per ottenere la cittadinanza.

Quali documenti sono necessari per il processo di cittadinanza italiana via materna?

  • Procura per un avvocato in Italia;
  • Tutta la documentazione che comprova i discendenti: certificati di nascita (in alcuni casi è valido il certificato di battesimo), certificati di matrimonio (di tutti i matrimoni) di tutte le persone in linea di discendenza e certificato di morte dell’italiano (a);
  • Certificato di Naturalizzazione Negativa (CNN) dell’antenato italiano con relativa autenticazione.

Importante:

I CERTIFICATI DEVONO ESSERE ANALIZZATI ed eventualmente rettificati in caso di errori e contraddizioni.

Successivamente, devono ottenere l’Apostille ed essere tradotti da un traduttore giurato.

Il nostro Studio è specializzato in questo tipo di procedura ed opera da diversi anni avendo ottenuto solo pronunce favorevoli.

Lo Studio Cavalcanti de Albuquerque è a completa disposizione per chiarire ogni dubbio in merito.

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